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L´esercizio di un´attività di "affittacamere" è stata disciplinata in
Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 16 del 28/07/2004 "Disciplina
delle strutture ricettive dirette all'ospitalità. Strutture alberghiere ed
extra-alberghiere".
L´esercizio di un´attività di "affittacamere" consente anche la possibilità di somministrazione dei pasti agli alloggiati, ove sussistano i requisiti igienico sanitari per la somministrazione di alimenti e bevande, e può essere svolto anche sottoforma di: "Camera e colazione - Room & Breakfast"- quando oltre all´attività di alloggio si fornisce almeno la prima colazione; "Locanda" quando in aggiunta ad un esercizio di ristorazione si svolge nello stesso edificio una attività di affittacamere. Per lo svolgimento dell´attività professionale di affittacamere la Regione Emilia Romagna ha quindi stabilito le modalità per l´apertura, gli obblighi connessi e i requisiti minimi per l´esercizio dell´attività. Per l´apertura di un´attività di affittacamere occorre inviare una dichiarazione di inizio attività al Comune ove è ubicato l´esercizio (il modello è da richiedere al Comune stesso), mentre la Provincia è invece l'ente competente per la comunicazione dei prezzi e del movimento dei clienti cui gli esercenti sono tenuti. La Regione, inoltre, ha approvato i marchi per connotare le attività di "Affittacamere", "Camera e Colazione-Room & Breakfast" e "Locanda" in Emilia Romagna (determina del responsabile del servizio turismo n. 6008 del 02/05/2006 ed atti da essa richiamati).
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